Sempre più spesso ci imbattiamo in vicende che riguardano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. L’entrata nel mondo del lavoro è spesso ritardata e così accade che genitori, nella quasi totalità padri, chiedano e si preoccupino del temine fino a quando avranno ancora l’obbligo di mantenere i propri figli, divenuti maggiorenni.
L’ultima massima della Corte di Cassazione, molto recente è del 11 marzo 2022 e la Corte così si esprime.
“Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”
Questa massima rientra in un filone ormai consolidato della Giurisprudenza che tende sempre più a spingere il figlio maggiorenne a completare il ciclo formativo prescelto o di acquisire una capacità lavorativa tale da rendersi autosufficiente.
In sostanza la Giurisprudenza esclude che l’assegno di mantenimento abbia una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni inoccupati o non più studenti, “dovendo l ‘obbligo di mantenimento venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro” (Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2021, n. 18785).
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