Studio Legale del CarloStudio Legale del Carlo
Ricerca
  • Home
  • Lo studio
  • Imprese
    • Consulenza aziendale, Contenzioso e arbitrato civile
    • Rapporti di lavoro
    • Gestione del recupero crediti
    • Gestione della crisi d’impresa
    • Diritto assicurativo e risarcimento del danno
    • Diritto amministrativo
    • Diritto Penale Societario e dell’Azienda
    • Mediazione e negoziazione assistita
  • Persone e famiglie
    • Diritto di famiglia
    • Patrimoni e successioni
    • Rapporti di lavoro
    • Contenzioso e arbitrato civile
    • Diritto assicurativo e risarcimento del danno
    • Gestione della ristrutturazione dei debiti del consumatore
    • Diritto penale della persona
    • Diritto amministrativo
    • Mediazione, negoziazione assistita e pratica collaborativa
    • La mediazione familiare
  • Metodo
  • Dialogando con voi
  • Contatti
Giovanni2022-03-21T10:24:29+01:00

Sempre più spesso ci imbattiamo in vicende che riguardano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. L’entrata nel mondo del lavoro è spesso ritardata e così accade che genitori, nella quasi totalità padri, chiedano e si preoccupino del temine fino a quando avranno ancora l’obbligo di mantenere i propri figli, divenuti maggiorenni.

L’ultima massima della Corte di Cassazione, molto recente è del 11 marzo 2022 e la Corte così si esprime.

“Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”

Questa massima rientra in un filone ormai consolidato della Giurisprudenza che tende sempre più a spingere il figlio maggiorenne a completare il ciclo formativo prescelto o di acquisire una capacità lavorativa tale da rendersi autosufficiente.

In sostanza la Giurisprudenza esclude che l’assegno di mantenimento abbia una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni inoccupati o non più studenti, “dovendo l ‘obbligo di mantenimento venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro” (Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2021, n. 18785).

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Related Posts

Ma cosa è la Pratica collaborativa?

Spesso mi sono sentito fare questa domanda: Ma cosa è la Pratica collaborativa? Allora mi sono chiesto se non sia il... leggi di più

I diritti dei figli nella separazione dei genitori: articolo 7

I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra i genitori. I figli hanno il diritto di non... leggi di più

Quanto vale il dolore? Il danno endofamiliare

Un collega “letterario”, l’avvocato Malinconico, figlio della penna di Diego De Silva, si domanda: “Quanto vale il mio dolore?”. Una... leggi di più

Il rimborso delle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario: un conflitto evitabile

Il rimborso delle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario sono molto spesso occasione di conflitto fra i genitori. Con spirito collaborativo... leggi di più

I diritti dei figli nella separazione dei genitori: articolo 6

I figli hanno il diritto che le scelte più importanti su residenza, educazione, istruzione e salute continuino ad essere prese... leggi di più

Uomini: se li conosci, puoi amarli

Mi è tornato fra le mani questo libro letto anni fa in occasione del corso di mediatore familiare. Perché un uomo,... leggi di più

Affari…di famiglia!

Che cos’è un’impresa familiare? Per rispondere partiamo dal dato normativo, ovvero dall’articolo 230 bis del Codice civile. E cosa ci dice per... leggi di più

Nessun mantenimento alla moglie laureata che lavora part time

Niente di nuovo sotto il sole, in realtà. Ormai sono alcuni anni che la Cassazione, e con essa tutta la... leggi di più

I diritti dei figli nella separazione dei genitori: articolo 9

I figli hanno il diritto di essere preservati dalle questioni economiche. I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nelle... leggi di più

La lontananza, ovvero il diritto alla bigenitorialità

Due genitori si separano, la madre ha un'occasione di lavoro lontano da casa. Cosa succede al diritto al bigenitorialità? Rinunciare... leggi di più
Dalla parte delle persone

0583 467120

info@studiolegaledelcarlo.it

Via Pisana 478
55100 - Lucca (LU)

contatti

LINK UTILI

Lo studio

Consulenza alle Imprese

Persone e Famiglie

Dialogando con Voi

Studio Legale Del Carlo © 2025. All Rights Reserved. Studio Legale Associato Del Carlo P.IVA: IT02149950467 Via Pisana 478 55100 - Lucca (LU)
  • Main Menu
  • Top Navigation
  • Home
  • Lo studio
  • Imprese
    • Consulenza aziendale, Contenzioso e arbitrato civile
    • Rapporti di lavoro
    • Gestione del recupero crediti
    • Gestione della crisi d’impresa
    • Diritto assicurativo e risarcimento del danno
    • Diritto amministrativo
    • Diritto Penale Societario e dell’Azienda
    • Mediazione e negoziazione assistita
  • Persone e famiglie
    • Diritto di famiglia
    • Patrimoni e successioni
    • Rapporti di lavoro
    • Contenzioso e arbitrato civile
    • Diritto assicurativo e risarcimento del danno
    • Gestione della ristrutturazione dei debiti del consumatore
    • Diritto penale della persona
    • Diritto amministrativo
    • Mediazione, negoziazione assistita e pratica collaborativa
    • La mediazione familiare
  • Metodo
  • Dialogando con voi
  • Contatti
Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}
WhatsApp us