Due genitori si separano, la madre ha un’occasione di lavoro lontano da casa. Cosa succede al diritto al bigenitorialità? Rinunciare oppure partire?
La lontananza
“…La lontananza sai, è come il vento
Spegne i fuochi piccoli
Ma accende quelli grandi, quelli grandi…”
(D. Modugno)
Erano gli anni ’70, la melodica canzone italiana accompagnava lo scorrere della vita delle coppie che si trovavano ad affrontare i cambiamenti che in quegli anni si realizzarono. Erano anni di forti turbolenze sociali e personali e in un’Italia in forte cambiamento e crescita le persone si trovarono a affrontare nuove sfide. La società cambiava rapidamente, si passava da una realtà agricola e stanziale a una industriale e mobile dove erano sempre di più i casi in cui uno dei due, quasi sempre l’uomo, lasciava la moglie o la fidanzata per andare a trovare fortuna altrove, nella grande città, dove i condomini i capannoni e le ciminiere iniziavano a crescere come funghi, insieme a una promessa di vita più agiata.
A distanza di tanti anni il tema è ancora attualissimo anzi sempre più attuale: la mobilità delle persone è aumentata, non sono più solo i padri ad avere opportunità lavorative distanti rispetto all’abitazione dei figli, ma sempre più mamme separate hanno occasioni di creare nuove coppie o opportunità professionali in altre città.
Più volte si può immaginare i Tribunali si sono pronunciati su una materia così viva e sensibile e pochi giorni fa la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con l’Ordinanza, 7 maggio 2024, n. 12282, della Sez. I, affermando il principio che in caso di trasferimento della madre unitamente ai figli a una distanza dal padre di 850 km non è sufficiente la motivazione di una opportunità lavorativa per la madre, ma deve sempre essere garantita la piena bigenitorilaità, specialmente quando, in sede di separazione o di divorzio, si è deciso per l’affido condiviso.
Nel caso che descriviamo i figli erano comparsi davanti al giudice che li aveva ascoltati, come recita testualmente l’ordinanza “….in presenza della Dr.ssa S.R. dell’UPP, hanno dichiarato entrambi di essere felici di trasferirsi a (OMISSIS), città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio tornerebbero a (OMISSIS), come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare a (OMISSIS) ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema, di farsi portavoce anche della piccola S.”
Tutto ciò non è sufficiente per i giudici di Cassazione, poiché «il trasferimento della prole in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli, nonostante al primo sia stata riconosciuta la facoltà di vederli e tenerli quando desidera».
I Giudici insistono pertanto affinché sia valutata «la considerevole distanza tra le due città, distanza che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio». In questo quadro, poi, bisogna tenere conto, aggiungono i magistrati, che «i tre figli, frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, et cetera, non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di» nuova «residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni».
Insomma «il trasferimento della donna coi tre figli potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità», chiosano i magistrati.
Ricapitolando quindi la Corte di Cassazione ci dice che non è sufficiente la motivazione di costruire una nuova relazione affettiva della madre con un nuovo compagno distante chilometri rispetto alla famiglia di origine; non è neppur sufficiente che la madre abbia una opportunità di un lavoro ben retribuito e di soddisfazione personale, come non è neppure sufficiente che i figli si siano detti d’accordo nel trasferimento, ma occorre infine garantire la bigenitorialità, ovvero il diritto del bambino (dei bambini, in questo caso) a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche se separati o divorziati, bene.
Altrimenti, la madre (in questo caso) dovrà rinunciare all’opportunità di lavoro per permettere ai figli di frequentare assiduamente il padre.
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