Il rimborso delle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario sono molto spesso occasione di conflitto fra i genitori.
Con spirito collaborativo i vari tribunali d’Italia hanno stilato in accordo con gli Ordini forensi e con le associazioni del territorio dei protocolli d’intesa che hanno avuto il merito di cercare di dare una bussola agli operatori del diritto in merito alle spese straordinarie.
Anche il Tribunale di Lucca non è da meno ed è possibile consultare tale protocollo sul sito dell’Ordine degli avvocati di Lucca: https://www.ordineavvocati.lu.it/wp-content/uploads/2020/10/Protocollo-procedimenti-in-materia-di-diritto-di-famiglia.pdf
Abbiamo sempre detto e ne siamo convinti che il diritto e in particolare il diritto di famiglia è diritto vivo, sempre mutevole, con il mutare della società.
La società influenza il diritto e il diritto influenza la società in una continua osmosi.
L’attenzione mi è caduta su una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ( Cass. Civ. sez. I, 25 giugno 2025, n. 17017) che ci fornisce una bussola in materia di spese sostenute per il corso di inglese per il figlio affermando che il genitore che ha sostenuto tale spesa ha diritto al rimborso della metà della spesa dell’importo senza necessità di consenso preventivo.
Tale decisone ci riporta a un principio cardine in materia di spese straordinarie, affermando che quelle spese che sono “sostanzialmente certe e prevedibili” come le spese scolastiche e mediche ordinarie non necessitano di un preventivo accordo con il genitore non collocatario.
L’accordo preventivo è invece richiesto per le spese straordinarie che per importanza e imprevedibilità esulano dall’ordinario tenore di vita dei figli.
Tuttavia, anche in questi casi, la mancanza di comunicazione o consenso preventivo dell’altro genitore non invalida automaticamente il diritto al rimborso della quota spettante ma spetterà al giudice valutare se la spesa sia veramente nell’interesse del minore e del nucleo familiare.
La Corte di Cassazione ci ha detto con questa pronuncia che il corso di inglese per il figlio è da considerarsi una spesa ordinaria e indispensabile, vista la sua natura integrativa rispetto all’insegnamento scolastico, essenziale per il futuro accademico e lavorativo del minore.
Alla luce di ciò il genitore responsabile della spesa ha il diritto di richiedere al coniuge il rimborso della metà.

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