In questi giorni abbiamo sentito parlare della legge che in Italia avrebbe introdotto la gestazione per altri come reato universale.
Ciò è stato fatto introducendo un nuovo comma, il n. 6 all’art. 12 della Legge 40 / 2004, rubricata “norme in materia di procreazione medicalmente assistita”
Decisamente un gran bel titolo evocativo, mi ricorda un po’ quando mia nonna da piccolo mi diceva che un fatto era “peccato mortale”, cosa c’è di più grave di un peccato mortale?
E cosa c’è di più grave di “reato universale”, ecco già questa similitudine dimostra come il nostro legislatore non ci consideri cittadini pensanti bensì come bambini da impaurire.
Detto ciò andiamo al sodo.
I reati universali esistono e sono quei fatti così gravi e offensivi che l’intera umanità respinge e rifugge, come ad esempio lo sterminio di massa, il genocidio, la pedofilia: non esiste Paese al mondo in cui uno di questi fatti non sia riconosciuto come reato, ma la “gestazione per altri” in tanti paesi del mondo è legale, quindi non è possibile, anzi è errato parlare di reato universale.
Per la legislazione italiana la gravidanza per altri è già reato da circa vent’anni e pertanto fin qui nulla di nuovo. La novità sta nella sua universalità: il nuovo comma vorrebbe punire non fatti accaduti in Italia bensì in tutto il mondo, appunto universalmente, e soprattutto vorrebbe punire cittadini italiani che compiono una azione che per lo Stato italiano è illegale, ma nello stato estero è perfettamente legale.
Volendo approfondire la vicenda direi che gli aspetti da esaminare sono molteplici.
Uno il “tempus commissi delicti”.
Primo principio a cui ancorarci è la irretroattività della legge penale, per la nostra legislazione ogni legge penale riguarda solo il futuro e non il passato. Coloro che in passato hanno utilizzata la GPA fuori dai confini italiani non devono quindi avere alcun timore, per coloro che la vorranno iniziare dopo il 16 ottobre 2024 sarà una pratica vietata e punita penalmente. Come sempre abbiamo la “terra di mezzo”, abbiamo i grigi, quelle nuance che al nostro legislatore sfuggono e ricadono sugli operatori del diritto che siano giudici, avvocati, giuristi in generale. La legge è entrata in vigore il 16 ottobre 2024: cosa succede se l’embrione è stato impiantato nella donna gestante prima di tale data?
La gran parte dei giuristi ritengono che sia legittimo e lecito portare avanti la gravidanza in quanto l’alternativa sarebbe l’aborto e non sembra certo una grande soluzione.
Altra ipotesi, ben più complessa, e che la coppia abbia già avviato la pratica o anche una parte di essa come ad esempio il prelievo dei gameti.
In questo caso risposte certe non ce ne sono, ahimè l’avvocato in questi casi si ferma di fronte alla novità giuridica.
Ma gli aspetti nebulosi non sono certo finiti.
Mi viene in mente il tema della prova. Come potrà il giudice italiano raggiungere la prova di un fatto accaduto in un paese estero in cui tale pratica è legale?
Al di là di come la si pensi ho solo voluto mettere in evidenza le difficoltà applicative di tale legge e soprattutto l’aspetto propagandistico di una legge che in realtà coinvolge migliaia di persone per le quali occorrerebbe maggior rispetto.
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